L’EUDR sarà rinviato ancora? Stato attuale e tutte le scadenze
Risposta breve: è stato rinviato due volte, ma un terzo rinvio non è previsto. Il regolamento si applica dal 30 dicembre 2026 alle grandi e medie imprese. La Commissione ha dichiarato che non riaprirà il testo.
Aggiornato il 2 agosto 2026, 5 min di lettura
Nessun ulteriore rinvio. Sono queste le date su cui pianificare.
| Dimensione dell’impresa | Si applica dal |
|---|---|
| Grandi e medie imprese | 30 dicembre 2026 |
| Micro e piccole imprese | 30 giugno 2027 |
Entrambe le date vengono dal regolamento (UE) 2025/2650, concordato da Consiglio e Parlamento nel dicembre 2025. Nel maggio 2026 la Commissione ha presentato un pacchetto di semplificazione che ha ridotto sensibilmente gli oneri lasciando intatte le date di applicazione.
Che cosa è successo davvero, in ordine
29 giugno 2023
Il regolamento (UE) 2023/1115 entra in vigore
L’EUDR sostituisce il regolamento sul legno e ne estende la logica a sette materie prime interessate. L’applicazione è fissata al 30 dicembre 2024.
Dicembre 2024
Primo rinvio di dodici mesi
Il sistema di informazione non è pronto e nemmeno gli operatori lo sono. Parlamento e Consiglio spostano l’applicazione al 30 dicembre 2025, e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.
18 dicembre 2025
Secondo rinvio, regolamento (UE) 2025/2650
L’applicazione si sposta al 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese e al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Il rinvio è legato a un mandato di semplificazione: non è stato concesso senza contropartite.
4 maggio 2026
Arriva il pacchetto di semplificazione
Dichiarazione semplificata per i piccoli produttori, raggruppamento volontario, sistema di informazione rinnovato e un ambito di applicazione modificato.
13 luglio 2026
Il sistema di informazione riapre
Lo stesso giorno la Commissione adotta l’atto di esecuzione sul sistema. Sono disponibili sia l’ambiente di produzione sia quello di accettazione, quindi le dichiarazioni si possono presentare e provare.
14 luglio 2026
Cambiano le regole del sistema di informazione: regolamento (UE) 2026/1565
In vigore dal 17 luglio 2026. Introduce una dichiarazione semplificata per le micro e piccole imprese che producono in proprio, con un identificativo distinto dal numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. Le dichiarazioni si possono raggruppare e a ogni invio il sistema assegna automaticamente un profilo di rischio. Il numero di riferimento arriva solo al termine.
20 luglio 2026
Il documento di orientamento diventa una comunicazione della Commissione
Pubblicato come C/2026/3896 in tutte le 24 lingue ufficiali. La sostanza non cambia: i sistemi agroforestali restano esclusi dalla definizione di foresta e un appezzamento costituito da bosco e coltivi deve essere valutato considerando due superfici distinte.
30 dicembre 2026
Applicazione per le grandi e medie imprese
Da questa data nessun prodotto elencato può essere immesso sul mercato dell’Unione o esportato senza una dichiarazione di dovuta diligenza presentata nel sistema di informazione.
30 giugno 2027
Applicazione per le micro e piccole imprese
Le micro e piccole imprese che producono in proprio in paesi a basso rischio beneficiano di obblighi alleggeriti, tra cui l’esonero dalla presentazione continua della dichiarazione.
Perché in molti si aspettano un terzo rinvio
Due rinvii in due anni hanno indotto il mercato ad attendere. Oggi questa tendenza rappresenta il principale rischio di conformità del settore, per tre ragioni.
- Il secondo rinvio non è stato gratuito. Era legato a un mandato di semplificazione che la Commissione ha ormai eseguito. La contropartita politica che ha garantito l’anno supplementare è ormai stata onorata, e con essa è venuto meno il meccanismo che avrebbe potuto produrre un terzo rinvio.
- La Commissione ha dichiarato che non riaprirà il testo. È un segnale insolitamente diretto, ed è arrivato dopo il pacchetto di semplificazione, non prima.
- Il lavoro si concentra comunque all’inizio. Geolocalizzare gli appezzamenti, coinvolgere i fornitori e le cooperative e mettere insieme prove difendibili richiede uno o due cicli di raccolto completi. Aspettare la certezza sul dicembre 2026 significa perdere la finestra in cui quel lavoro è possibile.
Che cosa ha cambiato il pacchetto di maggio 2026
- Dichiarazione semplificata per le micro e piccole imprese che producono in proprio.
- Nessuna presentazione periodica per le stesse imprese, se stabilite in un paese a basso rischio.
- Raggruppamento volontario, per presentare più operazioni insieme anziché una per una.
- Ambito di applicazione modificato. Il caffè solubile e altri derivati dell’olio di palma entrano nell’allegato I. Se avete definito il vostro ambito prima di maggio 2026, verificatelo di nuovo.
- Sistema di informazione rinnovato, che risolve i problemi tecnici all’origine del secondo rinvio.
La modifica dell’ambito passa spesso inosservata. Chi nel 2025 aveva concluso che il caffè solubile restava fuori dal regolamento aveva ragione allora e ha torto adesso. L’ambito di applicazione è già cambiato una volta. Trattatelo come qualcosa da riverificare ogni stagione, non come una decisione presa e archiviata.
Che cosa fare da qui a dicembre
- Chiarite ruolo e scadenza. Operatore o commerciante, grande o piccola impresa: tra le due date c’è un anno e gli obblighi sono diversi.
- Riverificate l’ambito rispetto all’allegato I modificato, soprattutto se la vostra valutazione è anteriore a maggio 2026.
- Iniziate subito la geolocalizzazione. È la parte che richiede più tempo. Le coordinate degli appezzamenti devono arrivare dai fornitori, spesso piccoli coltivatori senza registri digitali, e spesso solo in una finestra ristretta della stagione.
- Verificate la classificazione dei paesi e individuate quali filiere possono avvalersi della dovuta diligenza semplificata.
- Fate una presentazione di prova. Portate una spedizione reale fino in fondo. Tutto ciò che manca emerge in quel momento, e ad agosto costa molto meno che a gennaio.
Scadenze sotto controllo
Scriviamo quando le date si muovono
L'EUDR è stato rinviato due volte. Se si muove ancora, se cambia l'ambito di applicazione o se la Commissione pubblica orientamenti che cambiano quello che dovete fare, ricevete una email breve. Nient'altro.
Base giuridica
I termini giuridici di questa pagina seguono la versione italiana del regolamento (UE) 2023/1115 su EUR-Lex.
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